Descrizione
L’art. 33 della LR 6/2008 stabilisce che:
1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall’immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell’acqua a uso irriguo.
2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce”.
I consorziati fruitori del servizio irriguo secondo quanto riportato al comma 3, art. 9 della LR 6/2008 “contribuiscono alle spese di distribuzione dell’acqua in base alla quantità utilizzata”.
Le Norme generali di utenza irrigua attualmente in vigore nel CBSM regolano il rapporto tra il volume utilizzato per le diverse colture ed il canone irriguo.
L’amministrazione consortile determina il costo annuale della gestione del servizio irriguo e lo ripartisce tra i consorziati in modo che sia recuperata ogni spesa relativa sia all’esercizio che alla manutenzione degli impianti.
A tal fine le Norme Generali sulla distribuzione dell’acqua ad uso irriguo sono rinvenibili all’interno del regolamento irriguo consortile di cui alla Delibera del Consiglio dei Delegati n° 16/2019.